Sostegno, 3 anni di servizio 'specializzanti' e inserimento in I fascia GPS: l'accoglimento giudiziario - ScuolaInforma

2022-09-10 07:41:27 By : Ms. xinchun He

Tre anni di servizio sul sostegno 'specializzanti' e inserimento in I fascia GPS: la Magistratura del Lavoro di Napoli accoglie ricorso.

Tre anni di servizio sul sostegno ‘specializzanti’ con inserimento nella prima fascia GPS (classe di concorso ADSS), ‘eventualmente spendibile per l’immissione in ruolo’. La Magistratura del Lavoro di Napoli, come riferisce lo Studio Legale Esposito Santonicola, ha accolto un ricorso presentato da un docente statale ‘non specializzato‘ con tre anni di servizio sul sostegno.

Come spiegato dallo Studio Legale Esposito Santonicola, la recentissima vicenda trae origine da un ricorso urgente, ex art. 700 c.p.c., con il quale un docente precario ha convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania chiedendo di “accertare e dichiarare che la sua condizione soggettiva – insegnante con più di tre anni di servizio statale sul sostegno, nella scuola secondaria – sia equipollente a quella dei colleghi che hanno conseguito un espresso titolo abilitativo”.

A sostegno della domanda il ricorrente evidenziava, in estrema sintesi, che aveva svolto l’attività di supplenza, per più di tre annualità, nello specifico settore del sostegno e che l’equiparazione del reiterato servizio con l’abilitazione sarebbe stata logica conseguenza del recepimento dei principi enunciati, in particolare, nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 26 Novembre 2014, cause riunite C 22/13, DA C 61/13 A C 63/13 E C 418/13 (cosiddetta sentenza Mascolo). Investito della delicata questione, il Tribunale del Lavoro di Napoli, nella persona del Giudice Dott. Paolo Scognamiglio, si è espresso nei seguenti termini (estratti ritenuti essenziali): Il ricorso è fondato e, pertanto “risulta essere meritevole di accoglimento“. Nel caso in esame, in ordine al periculum in mora (motivo d’urgenza del ricorso) “parte ricorrente ha sufficientemente provato il carattere dell’imminenza e dell’irreparabilità del pregiudizio derivante dai tempi per la definizione del procedimento ordinario, allegando il pericolo di non poter usufruire della finestra temporale riconosciuta dal decreto milleproroghe per l’assunzione a tempo indeterminato per gli insegnanti di sostegno inseriti nella prima fascia delle GPS.

L’inizio dell’anno accademico 2022/2023 coincidente con l’inizio del mese di settembre, infatti, farebbe venir meno la possibilità, per il ricorrente, di usufruire di questa speciale normativa, emanata al fine di tutelare i soggetti portatori di handicap, maggiormente colpiti dalla devastante epidemia del Covid-19, attraverso l’assunzione di personale docente di sostegno direttamente e senza percorso selettivo concorsuale”.

In ordine al fumus boni juris (fondamento dell’iniziativa legale) “il ricorso è parimenti fondato. Nello specifico, il ricorrente risulta inserito nella graduatoria GPS, nella II fascia, in assenza di titolo di specializzazione valido all’inserimento nella prima fascia, ma è titolare del requisito dello svolgimento almeno triennale di insegnamento di sostegno e dei requisiti per l’accesso alla seconda fascia. Orbene, il ricorrente risulta aver svolto l’attività di insegnante di sostegno per almeno tre annualità, e ciò è comprovato dalla produzione documentale agli atti del giudizio…

Chiarito ciò, è sufficiente richiamare una recente pronuncia del Consiglio di Stato, che, aderendo all’orientamento interpretativo espresso dalla Corte di Giustizia, ha sostanzialmente equiparato il conseguimento dell’abilitazione allo svolgimento dell’insegnamento per un periodo superiore al triennio”.

Sostiene, invero, il Consiglio di Stato che “…l’avere svolto attività didattica presso le scuole statali, per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile alla abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd. Sentenza Mascolo)” e che “Del resto, un’identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell’art. 1, quinto comma, lett. a) del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con L. 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell’indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali” (così pronuncia n. 4167/20)…

Il Giudice designato del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: “Accoglie il ricorso e per l’effetto Ordina al MI l’inserzione nella prima fascia sostegno delle Graduatorie Scolastiche Provinciali valide per il biennio scolastico 2022/2024, con riferimento alla classe ADSS – Sostegno nella Scuola Secondaria di I Grado a beneficio di……..” Ebbene, dopo l’emanazione della sentenza con la quale il Giudicante del Lavoro di Napoli (Dott.ssa Maiorano) ha accertato e dichiarato che il docente della scuola secondaria dispone di un titolo abilitante all’insegnamento, allorché abbia svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni – reiterato servizio sul sostegno dalle graduatorie incrociate considerato specializzante.

A seguito delle ulteriori pronunce “di analogo tenore” emesse dal Tribunale del Lavoro di Sciacca e dal Giudicante di Termini Imerese, ancora una volta “i superiori dettami della normativa europea”, unitamente all’esistenza dei citati precedenti giurisprudenziali, hanno fatto emergere, al cospetto del Giudicante di Napoli (Dott. Scognamiglio), il diritto ad essere inquadrati nelle graduatorie degli abilitati, avendo acquisito, l’interessato, una “abilitazione di fatto” all’insegnamento.